RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO AL TEMPO DEL PROCESSO LUMACA

Newsletter del 3 Luglio 2019.

Uff… che fatica la vita del creditore!

E’ diventato sempre più difficile incassare. I ritardi nei pagamenti non solo fanno mancare la liquidità necessaria, ma fanno lievitare anche i costi finanziari
per le aziende.

Noi di Cheope lo sappiamo bene visto che ci occupiamo di Credit Risk Management dal lontano 1988.
In Italia la puntualità non appartiene al mondo dei pagamenti. Solo il 35% delle imprese rispetta i tempi concordati a fronte di Paesi come Polonia (79,3 %), Paesi Bassi (73,8%) e Germania (67,1%). Ma anche Slovenia, Irlanda e Belgio hanno statistiche migliori e di tutto rispetto.

I dati sul sistema dei pagamenti tra le imprese hanno evidenziato, nel primo trimestre dell’anno in corso, un aumento del 6% dei ritardi cosiddetti “gravi”
(superiori a 30 giorni).
Se fosse disponibile una App per geolocalizzare i propri clienti, questa ci suggerirebbe di lavorare con il Nord Est, dove tra Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna, solo il 7,1% aziende sfora il tetto dei 30 giorni di ritardo nei pagamenti (fonte Sole24Ore).
Nel resto dell’Italia il ritardo superiore ai 30 giorni è cresciuto di un punto (11.4%) rispetto all’anno precedente.

Il processo civile corre veloce come…. una lumaca!

Parliamoci chiaro: il credito lo si tutela solo assicurando al creditore una risposta immediata.
Invece per la Giustizia Civile italiana le esigenze delle imprese e dei professionisti non rappresentano una priorità, visto che il Processo Civile continua avere tempi biblici di risposta alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Infatti a livello di lunghezza del processo, l’Italia è nelle posizioni di testa della classifica dei Paesi Europei.
Meglio solo di Grecia e Bosnia-Erzegovina (su un campione di 45 paesi).

La differenza con gli altri Paesi è imbarazzante se si guarda alla durata media del processo in Italia: 233 giorni in Primo Grado (in Italia è più del doppio), 244
giorni in Appello (in Italia è più del quadruplo) e 238 in Cassazione (e qui siamo al quintuplo).

La tutela del credito esercitata attraverso il Processo Civile è lunga, a volte costosa e sicuramente incerta.
Una volta ottenuto un Decreto Ingiuntivo, non è detto che il creditore possa effettivamente recuperare il suo credito, se risulta che il debitore è nullatenente.

In Inghilterra per recuperare un credito ci si impiega meno di 1 anno.

Il decreto-crescita e il bilancio sociale: una misura poco efficace

Il Decreto-Legge n.34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha stabilito che
“Nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati e delle politiche commerciali adottare con riferimento alle suddette transazioni, nonchè delle
eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento”.

Al momento questa misura è risultata a dire il vero poco efficace. La pubblicità dei tempi medi di pagamento inserita nel bilancio sociale non costituisce, però, un incisivo strumento di contrasto nei ritardi dei pagamenti, che continuano a essere una delle principali cause di difficoltà finanziaria per le imprese italiane.

Nel primo trimestre del 2019 abbiamo assistito ad un progressivo scivolamento delle abitudini di pagamento verso scenari sempre più preoccupanti: il 6% in più rispetto all’anno precedente per i ritardi oltre 30 giorni, il 2,5% in più per quelli contenuti entro il mese.

DUE CONCETTI fondamentali per una corretta valutazione del rischio:

Un’azione di monitoraggio dovrà tenere conto di due dinamiche fondamentali:
1) la probabilità di accadimento, data dalla frequenza di realizzazione dell’evento negativo.
2) l’impatto del danno, a seguito del verificarsi dell’evento pregiudizievole.
L’attività di audit sul rischio reputazionale consente alle Imprese di valutare il rischio a cui sono esposte, stante l’attività particolare.
Gli strumenti consentiranno quindi l’adozione delle contromisure, sia tempestive che di default, col fine di ridurre il rischio reputazionale, da non controllabile a mitigabile.

A chiusura del provvedimento possiamo leggere l’importante indicazione riguardante i Clienti acquisiti dal Destinatario delle misure prima del decreto 90/2017 quando valevano modalità semplificate di acquisizione per i quali, entro e non oltre il 30 Giugno 2020, andranno raccolti al primo contatto utile gli elementi necessari alla verifica.

Per tutti l’adeguamento alle disposizioni dovrà essere effettivo a partire dal 1 Gennaio 2020.

E’ utile rilevare come le disposizioni a partire dal 2017 abbiano portato , secondo
il Rapporto Annuale UIF 2018 , a un netto incremento delle segnalazioni da parte di operatori con pratiche non consolidate, come quelli attivi nel settore del digital factoring , gaming , altri.

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