USO DEL CONTANTE: DAL 1° LUGLIO NUOVE REGOLE E NUOVE SANZIONI

Newsletter del 24 Giugno 2020

Dal prossimo 1 luglio 2020 il limite del contante varierà nuovamente al ri-basso, procedendo secondo il meccanismo di gradualità che porterà il limite a scendere ulteriormente nel 2022 con il triplice obiettivo di
· consentire maggior tracciabilità dei pagamenti
· contrastare l’evasione fiscale
· contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro contante.

Il tetto scende a 2mila euro
Il tetto all'uso del contante per gli spostamenti di denaro, sia nel contesto di pagamento di beni e servizi, che in qualsivoglia altro contesto, compreso quello del semplice prestito tra parenti, scende dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.

Infatti la legge 157 del 2019 all'articolo 18 prevede l’entrata in vigore di questa modifica che avverrà in due fasi distinte:
1) la prima con avvio dal primo luglio di quest’anno ed in vigore fino alla fine del 2021,
2) la seconda seguirà a partire dal 1 gennaio 2022.

Sanzioni salate: sino a 50mila euro dal 1° luglio
Sempre dal primo luglio scatteranno anche le sanzioni per chi non rispetterà le nuove norme, con multe che potranno raggiungere i 50 mila euro, partendo da un minimo di 3mila euro

Una direzione molto chiara quella imboccata dal Governo, che si prefigge l'obiettivo di ridurre drasticamente il fenomeno dell'evasione fiscale, anche attraverso la riduzione dell'uso del contante, e parallelamente un maggior utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili, come carte di credito e bancomat.

Contante, criminalità e riciclaggio.
Occorre sottolineare che il contante è la linfa vitale per la criminalità organizzata, anche quella più strutturata in grado di agire in più continenti; che proprio il denaro contante è tra tutti gli asset quello più liquidi, dopo metalli e pietre preziose.

Per non considerare altri fenomeni strettamente relazionati all’uso del contante, come l’evasione fiscale, il lavoro irregolare, l’usura.

Un occhio sempre vigile è quello della UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che si occupa di raccogliere e approfondire tutte le segnalazioni sospette inoltrate dai soggetti obbligati

A Luglio 2019, un anno prima dell’entrata in vigore della nuova norma, la UIF sintetizzava così i risultati di una ricerca su uso del contante e riciclaggio:
“In linea con le attese, i risultati mostrano che l’utilizzo di contante è negativamente correlato con il grado di sviluppo economico locale e con il grado di finanziarizzazione. Al contrario, l’utilizzo del contante risulta correlato positivamente con le dimensioni dell’economia sommersa.”

L’Italia rappresenta un contesto economico, sociale ed imprenditoriale caratterizzato da varietà e squilibri, in cui l’uso del contante segue dinamiche locali.

Sempre UIF rileva come in alcune provincie siano maggiori i flussi considerati anomali.

L’utilizzo del contante è stato pertanto relazionato con efficacia al fenomeno del riciclaggio ed appare come indispensabile per una serie di attività illecite.

Il rischio per gli operatori sottoposti agli adempimenti antiriciclaggio cresce, in proporzione alla quota di clientela che impiega questa forma di pagamento.

Per fare alcuni esempi, tra questi soggetti obbligati troviamo:
· società di recupero del credito tramite esazione, forma di recupero che più frequentemente riceve contanti come forma di saldo;
· società del mondo gaming, che tramite alcuni canali di business incassano denaro contante;
· società immobiliari .

Come sempre la valutazione del rischio di esposizione al riciclaggio va effettuata in base a elementi considerati, in base al settore, soggettivi e oggettivi; tra queste ultime rientra anche l’area di provenienza del soggetto, con le variabili associate alla residenza in una determinata zona geografica.
Fortunatamente la residenza in una determinata area geografica , la quale si trova a ospitare attività criminose, non basta a determinare un alto rischio associato al cliente.

Tuttavia la valutazione di variabili come la misura di utilizzo del contante , più discrete ma non meno significative rispetto ad altra, va sempre posta in relazione con indicatori comportamentali, flussi movimentati, e altre informazioni più facilmente reperibili (liste aml, dati camerali, ecc) .

La prospettiva, in un’epoca di cambiamenti epocali come quelli che stiamo vi-vendo, vede accelerare i limiti posti all’uso del contante, a favore della ‘rivoluzione’ culturale verso i pagamenti digitali, già in atto (se nel 2019 i pagamenti digitali avevano avuto un incremento dell’11% il contactless imposto dal Covid-19 li ha triplicati).

Misurare il rischio complessivo ed effettuare segnalazioni.
La determinazione del rischio riciclaggio associato a Persone e Imprese, non può prescindere dall’analisi delle informazioni che può rilevare sono il Fornitore del servizio/bene (ossia il soggetto obbligato all'adempimento) .

Se relazionati efficacemente insieme ad altri indicatori soggettivi (camerali, da liste, pregiudizievoli) il soggetto obbligato potrà effettuare un’autovalutazione corretta e nei casi di maggior rischio , integrare ulteriori informazioni patrimoniali, reddituali e reputazionali.

La sfida per molti è questa: porre in relazione le variabili settoriali , le variabili oggettive e quelle soggettive, all'interno di un processo automatizzato , del quale l’operatore possa mantenere il controllo.

Dalla fase di autovalutazione agli accertamenti finali in grado di determinare l’opportunità della segnalazione.



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