CRISI D’IMPRESA: COME FUNZIONA L’INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE

Newsletter del 7 Luglio 2021

Le misure economiche di sostegno alle imprese hanno ridotto in misura significativa l’impatto della crisi, anche se l’incertezza sulle prospettive economiche e l’aumento dell’indebitamento, sollevano l’interrogativo su come si evolveranno i fallimenti nei prossimi mesi, quando verranno ritirati i sostegni ed emergeranno i fallimenti sino ad oggi “congelati”.

I FALLIMENTI ATTESI.
Secondo uno studio della Banca d’Italia “Fallimenti di Impresa in Epoca Covid”
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/2021.0.1.27-ciclo.economico.fallimenti-nota.covid.pdf) nel biennio 2021/2022 dovrebbero essere 6500 i fallimenti attesi.

In questo numero di CRM ci occuperemo di una delle tante attività che rientrano nei compiti del Credit Manager finalizzati a tutelare il credito di impresa: l’insinuazione al passivo fallimentare nei confronti di un’azienda cliente divenuta insolvente.

INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE: COME FUNZIONA.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare è l’atto con cui il creditore del fallito fa valere la propria pretesa.

Tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un’impresa fallita, al fine di ricevere il pagamento, hanno la possibilità di presentare una domanda d’insinuazione al passivo fallimentare.

BREVE PREMESSA ALL’INSINUAZIONE AL FALLIMENTO.
I debiti maturati prima del fallimento di un’azienda vengono soddisfatti attraverso una particolare procedura gestita dal Tribunale, denominata “procedura fallimentare” o più semplicemente “fallimento”.

Per gestire il fallimento, il Tribunale nomina un professionista, ossia il cosiddetto Curatore Fallimentare.

Per vedere soddisfatto un credito vantato verso un'azienda debitrice, i creditori possono presentare una richiesta al Tribunale detta “domanda d’insinuazione al passivo” che successivamente valuterà insieme al Curatore al fine di stabilire se le somme siano effettivamente dovute.

Vi sono sostanzialmente due tipologie di crediti:
1) crediti che vengono detti “privilegiati” per via della natura preferenziale che hanno rispetto agli altri crediti (per esempio, quelli dei lavoratori dipendenti). Dunque vengono pagati prima degli altri;
2) crediti che vengono invece detti “chirografari” (quelli restanti). Questi ultimi vengono corrisposti dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati, sempre che residui un attivo e comunque, per percentuali uguali con tutti gli altri creditori chirografari.

2. LA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO.
Per presentare l’istanza di insinuazione al passivo e partecipare all’udienza ciascun creditore può agire autonomamente, presentando la domanda secondo uno schema ben preciso che descriveremo.

La domanda, nella forma del ricorso, deve contenere:
• una apposita richiesta di essere ammessi al passivo indicando la natura del credito, la causa del credito, gli importi dovuti, i documenti che fondano il credito, l’azienda fallita, l’azienda creditrice, il tribunale che cura la procedura fallimentare;
• i documenti che provano l’esistenza del credito (per es.: fatture, buste paga, ecc.);
• nel caso di società, la firma dell’amministratore o, comunque, del legale rappresentante dell’azienda.

La domanda deve essere inviata esclusivamente sulla PEC (posta elettronica certificata) del Curatore.
Insieme a questa domanda devono essere anche allegati i documenti che provano il credito. È obbligatorio allegare una copia del documento d’identità insieme all’attestazione.

Al contrario della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, invece, i documenti che provano il credito rappresentati da cambiali e assegni devono essere per legge depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza.

Infatti, gli originali dei documenti diversi da cambiali e assegni possono servire per l’udienza nel caso siano richiesti.

Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale ricevere tutte le comunicazioni. In caso di errori o omissioni dell’indirizzo PEC tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE.
Il termine per presentare la domanda è di 30 giorni prima della data di udienza di verifica del passivo (udienze di verifica dei crediti) che il Curatore comunica generalmente a tutti i creditori che risultino dalle scritture contabili.

Se il creditore non riceve l’invito del Curatore a presentarsi alla domanda di verifica, in questi casi, è possibile presentare una domanda in ritardo (cosiddetta domanda tardiva).

La domanda tardiva, sostanzialmente, non comporta la perdita di alcun diritto ad essere ammesso, salvo si tratti di domande ultra tardive.

La differenza tra questo tipo di domande è la seguente:

a) DOMANDE TARDIVE.
Le domande presentate oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono valide anche se tardive.

In questo caso, si potrà sempre partecipare alla distribuzione delle somme. Per verificare la scadenza dell’ultimo termine, che è dato dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo si può contattare il curatore o verificare presso l’ufficio della cancelleria fallimentare del Tribunale.

b) DOMANDE ULTRA TARDIVE.
Tutte le domande presentate successivamente al termine sopra indicato (un anno dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) non potranno più essere ammesse.

Quindi il credito andrà perduto, salvo che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da lui.

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