BANCHE E IMPRESE: COME LE NUOVE REGOLE EUROPEE HANNO CAMBIATO LA NOZIONE DI DEFAULT

Newsletter del 14 Gennaio 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 si applica una nuova definizione di credito deteriorato o “in default” che identifica lo stato di inadempienza di un cliente (azienda o privato) verso la banca.

Lo prevede il Regolamento EBA (European Banking Authority) relativo alle regole sui requisiti di capitale.

In base alle nuove regole europee, gli addebiti automatici non saranno più consentiti se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari.

C’è il rischio quindi di un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali e rate di finanziamenti; per il cliente esiste l’ipotesi concreta di finire nella “lista nera” per effetto di una nuova classificazione di default.

CHE COS’E’ LO STATO DI DEFAULT
Il default si può tradurre come l’accertamento di un inadempimento ad una determinata scadenza da parte del debitore verso al banca.

Questo evento obbliga l’istituto di credito ad azionare una molteplicità di procedure tra loro interconnesse che si possono riassumere di seguito:

1) nella valutazione della effettiva capacità di rimborso del debitore (senza dover ricorrere alla attivazione di eventuali garanzie a presidio dell’operazione);
2) nell’aggiornamento della classificazione (o anche staging) della controparte debitrice;
3) nel ricalcolo degli assorbimenti di capitale (tramite i c.d. accantonamenti prudenziali);
4) nel ricalcolo delle possibilità di credito - in base alle proprie policy creditizie - che impattano:
• sul pricing delle future concessioni/rinnovi di fido;
• sull’effettiva possibilità di concedere un nuovo credito al Cliente o di acconsentire al rinnovo delle linee che giungono a scadenza;
• sulla possibilità di aderire (o meno) a forme di moratoria dei debiti.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA
Le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono considerate come deteriorate:

1) se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni);
2) se nel contempo l’obbligazione è considerata come “rilevante”, ossia supera una determinata soglia finanziaria.

Dal 1° gennaio 2021 questa soglia è diventata diventa più stringente.

Infatti la classificazione avverrà automaticamente per gli arretrati relativi a uno o più finanziamenti di ammontare superiore a 500 euro (soglia assoluta) che rappresentino più dell’1% sul totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca (soglia relativa).

PRIVATI E PMI: CAMBIA LA SOGLIA
Per i privati e le PMI con esposizioni nei confronti dello stesso istituto di credito di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro (cosiddette esposizioni al dettaglio) la soglia di valore assoluto è ridotta a 100 euro.

Fonte: unicredit.it

IL RISCHIO DI CONTAGIO SULLE ALTRE ESPOSIZIONI BANCARIE
Il rischio della classificazione in default è l’effetto domino che questo riconoscimento potrebbe avere sulle altre esposizioni dell’impresa nei confronti della banca.

Se l’impresa dovesse essere classificata in default su una singola esposizione infatti, in automatico lo sarebbero tutte le tue altre esposizioni nei confronti dello stesso intermediario finanziario.

IL DIVIETO DI COMPENSARE GLI IMPORTI SCADUTI
Rispetto al passato non sarà più consentito al cliente della banca di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini non disponibili).

In questo caso il debitore dovrebbe farsi parte attiva utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento dello scaduto.

LE CONSEGUENZE DELLO STATO DI DEFAULT
La classificazione come credito deteriorato di una singola esposizione, comporta l’automatico default di tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti della stessa banca ad eccezione di quelle classificate “al dettaglio”.

In questo caso la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.

LO SCONFINAMENTO E’ POSSIBILE MA NON OBBLIGATORIO
Queste nuove regole non vietano che si possano consentire sconfinamenti.

Le banche nel rispetto delle proprie policy interne, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto, ovvero in caso di affidamento, oltre il limite di fido. La possibilità di sconfinamento non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca che può anche applicare commissioni (la c.d. CIV commissione di istruttoria veloce).

L’USCITA DALLO STATO DI DEFAULT
Secondo la nuova disciplina l’uscita dallo stato di default può avvenire trascorsi almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione.

Durante questo periodo, la banca valuta il comportamento del cliente e la sua situazione finanziaria.
Trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente.

Rimane in vigore la regola per cui in assenza di arretrati rilevanti, da oltre 90 giorni, la banca è tenuta a classificare la posizione in default, quando sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza far valere eventuali garanzie (come ad esempio la fideiussione) oppure nel caso in cui l’impresa non sia in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI
E’ importante sottolineare che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazione alla Centrale dei Rischi.

MONITORARE LA LIQUIDITA’ AZIENDALE E I CREDITI COMMERCIALI VERSO I PROPRI CLIENTI diventa ancora più importante: la nuova normativa esordisce in un momento difficile a livello sociale ed economico e l’augurio è che gli istituti bancari adottino processi per analizzare quali sono i reali default e le posizioni degne di essere segnalate.


Nell’attuale fase storica Cheope Risk Management supporta la gestione del ciclo attivo del credito attraverso il supporto operativo qualificato e dedicato a incassare con rapidità ed efficacia i crediti scaduti e in scadenza.


Contattaci per conoscere il nostro metodo di gestione e recupero dei crediti in fase stragiudiziale e legale: info@cheope.it

CONTATTACI

Sei interessato ai servizi offerti da Cheope? Compila il form sottostante e verrai ricontattato dal nostro staff.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.