PROCESSO ESECUTIVO: PERCHÉ LA RICERCA TELEMATICA NON BASTA

Newsletter del 27 Novembre 2019

“Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura”
LAO TZU


Il buon esito dell’azione esecutiva spesso dipende dalla correttezza delle informazioni a disposizione del creditore (o del suo avvocato) il quale sceglie il mezzo di esecuzione sulla base dei beni di cui il debitore dispone, a seconda quindi che il debitore stesso possieda beni immobili oppure beni mobili registrati, o che percepisca uno stipendio o una pensione o sia titolare di rapporti contrattuali dai quali scaturiscano fonti di guadagno.

Oggi la tendenza forense in materia di ricerca delle informazioni per la verifica patrimoniale sul debitore, è rappresentata dalla presentazione in via telematica di un’istanza al Presidente del Tribunale competente ex art.492 bis cpc, che ha il pregio dell’economicità (l’unico costo è rappresentato dal costo del Contributo Unificato nella misura di € 43,00), ma che risulta largamente incompleta segnatamente ai risultati che è in grado di evidenziare.
Il rischio per l’avvocato è quello che a fronte di informazioni parziali su debitore, elabori una strategia errata che conduca a risultati negativi per il proprio assistito.

Vediamo perché.

I limiti della ricerca telematica ex art.492 bis cpc
La ricerca telematica ex art.492 bis cpc non evidenzia:
- le cariche e le partecipazioni che il debitore potrebbe avere in imprese del territorio nazionale (l’art.2471 del Codice Civile stabilisce che la partecipazione in una società a responsabilità limitata può essere oggetto di espropriazione nelle forme del pignoramento, compresi gli utili);
- la presenza di rapporti di credito presso circuiti on-line;
- la presenza di eventuali contratti di locazione stipulati dal debitore in qualità di locatore (che si possono aggredire nelle forme del pignoramento presso terzi);
- l’esistenza di rapporti assicurativi che il debitore abbia in essere con finalità di investimento finanziario (secondo la Cassazione Sentenza 10333/2018, le polizze vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, altrimenti sono contratti di investimento ordinari e come tali sono suscettibili di pignoramento).

La ricerca dei beni da parte del creditore (o del suo avvocato) personalmente
In generale il creditore (o il suo avvocato) può effettuare personalmente la ricerca dei beni da pignorare svolgendo (o facendo svolgere) a terzi incaricati attività investigativa. In questo caso la scelta dei beni da pignorare spetta al creditore procedente in base:
1) al credito vantato;
2) al valore dei beni che indicherà all'ufficiale giudiziario.
Questa ricerca è però possibile solo se il bene da ricercare risulta inserito nelle banche dati liberamente consultabili da chiunque (ad es.l’Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio per verificare i beni immobili del debitore oppure al PRA per i veicoli).

CHI PUO' CONSULTARE LE BANCHE DATI:
Ogni creditore (o il suo avvocato) può fare istanza all'Autorità Giudiziaria perché questa autorizzi ex art.492 bis cpc la ricerca telematica dei beni del debitore.
La ricerca avviene tramite la consultazione di alcune banche dati che di regola vengono consultate dall'ufficiale giudiziario.
La legge precisa che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, il creditore previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art.155 quater comma 1 disp.att. cpc). Anche se la giurisprudenza si è pronunciata in modo opposto sul diritto di accesso del creditore (Trib.Potenza 6 settembre 2016 n.1633 in senso contrario Trib.La Spezia 6 settembre 2016)
Questa norma si applica a ciascuna banca dati consultabile fino al suo inserimento nell’elenco del Ministero della Giustizia.

Quali sono le banche dati consultabili
Le banche dati consultabili dall’ufficiale giudiziario o dal creditore, nei casi previsti dalla legge sono:
- l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari;
- le banche dati degli enti previdenziali comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro committenti.

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