ANTIRICICLAGGIO: LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO DIVENTA DIGITALE E INTERCONNESSA

Newsletter del 24 Marzo 2021

La necessità di avere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo rappresenta un elemento fondamentale per ogni soggetto interessato a comprendere affidabilità e reputazione delle proprie controparti (clienti, fornitori, assistiti).

Individuare il titolare effettivo significa risalire all’identità del beneficiario reale di un’attività economica o di un servizio.

Individuare il titolare effettivo permette quindi di capire se, a capo di una società o una catena di società, esistano soggetti che potrebbero sfruttare la presenza di schermi creati con strutture societarie con l’obiettivo di compiere attività illecite.

In quest’ottica sia la normativa nazionale - e a monte quella comunitaria - di contrasto e prevenzione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha sempre posto particolare attenzione alla figura del titolare effettivo.

IL PROBLEMA DELL’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO.
Le maggiori problematiche presenti nell’individuazione del titolare effettivo
(https://www.cheopeonline.it/it/pages/539-proprieta-indiretta-della-societa-come-agire-ai-fini-dell-antiriciclaggio) nascono quando l’entità giuridica non è controllata direttamente da una persona fisica in misura superiore al 25% (criterio della proprietà diretta)

In questo caso possono essere percorse due strade:
1) risalire la catena di controllo della società interessata con l’obiettivo di ricercare persone fisiche titolari di una percentuale di partecipazione ponderata superiore al 25%. In questa fase è rilevante verificare la congruità delle informazioni rilasciate dal soggetto e valutare attentamente la ragione delle possibili discordanze.
Discrepanze evidenti possono da sole innalzare sensibilmente il profilo di rischio del cliente
2) se nessuna persona fisica risulta direttamente o indirettamente titolare di una percentuale superiore al 25%, occorre verificare l’esistenza di persone che possono controllare o esercitare un’influenza dominante in assemblea, avendo evidenza ufficiale delle informazioni che ne costituiscono prova.

In mancanza di queste figure con influenza dominante, si possono considerare come titolari effettivi, i soggetti dotati di poteri di amministrazione o di direzione della società; caso questo piuttosto frequente laddove non sia individuabile una persona fisica.

Proprio in questi giorni il tema del “titolare effettivo in ambito” AML è diventato di estrema attualità, in quanto da Lunedì 22 marzo 2021 è in vigore il Regolamento che introduce nell’Unione europea il sistema BORIS -acronimo di Beneficial Ownership Registers Interconnection System- il Sistema di interconnessione dei Registri (nazionali) dei titolari effettivi.

Il nuovo sistema BORIS servirà da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva in linea con le disposizioni della direttiva Ue 2015/849 (V direttiva anti-riciclaggio)
( Normativa Banca d'Italia ).

Le caratteristiche del sistema BORIS.
Il sistema BORIS - Beneficial Ownership Registers Interconnection System, oltre ad inserirsi nell’ambizioso intento dell’Unione europea di porre in essere una sempre più estesa digitalizzazione dei vari settori della giustizia e della cooperazione transfrontaliera, nasce più propriamente dalla necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione Europea e, più nello specifico, le procedure di adeguata verifica della clientela adottate dai soggetti obbligati.

L’obiettivo è quello di garantire l’efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.

BORIS è istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’art. 22, par. 1, della direttiva (UE) n. 2017/1132.

Pertanto, il sistema BORIS condivide la stessa piattaforma con il già operativo sistema di interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri ( Business Registers Interconnection System - “BRIS”), che fornisce invece l’accesso pubblico transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri attraverso la comunicazione elettronica tra i registri nazionali delle imprese.

Chi può accedere al sistema BORIS.
Il regolamento, innanzitutto, individua i cc.dd. “utenti qualificati” che possono accedere al sistema BORIS.

Tra questi rientrano:

- senza alcuna restrizione, le UNITA’ NAZIONALI DI INTELLIGENCE FINANZIARIA (in Italia UIF - Unità di Informazione Finanziaria)
- le autorità competenti, ossia le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità, a vario titolo, in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo - in Italia il Ministero dell'Economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, la Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l’Autorità giudiziaria (conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali) e le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale (secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità);
- nel quadro dell’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati.

In particolare, gli utenti del sistema BORIS potranno interrogare i sistemi tramite i numeri di iscrizione di Imprese, Trust e altri soggetti giuridici

Ai fini della ricerca è sarà importante identificare il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società: quest’ultimo è e definito come “il numero di identificazione individuale attribuito in base alla legislazione nazionale a una società o altro soggetto giuridico, o a un trust o un istituto affine nel registro dei titolari effettivi”.

Il regolamento prevede tuttavia la possibilità per gli Stati membri di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini; la deroga si applica solo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il sistema BORIS diventa operativo.

Ogni Stato membro avrà la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive.

In particolare gli Stati prescrivono ai fiduciari di trust di mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust.

Queste informazioni includeranno l’identità: del «trustee»; del guardiano (se esiste); dei beneficiari o della classe di beneficiari; e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA.
Per quanto riguarda l’istituzione del Registro dei titolari effettivi in Italia tutto è ancora in stand-by. Il Consiglio di Stato con provvedimento del 19 marzo 2021 n. 458 (http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/registro-dei-titolari-effettivi-il-consiglio-di-stato-sospende-il-proprio-parere), ha sospeso l’adozione del proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno, in uno spirito di collaborazione, coinvolgere l’Amministrazione in una riflessione comune su alcuni profili, con l’obiettivo:

• di pervenire ad una più chiara comprensione delle ragioni poste alla base delle scelte compiute;
• di sottoporre alla stessa una riflessione su alcuni profili che, anche in ragione della rilevanza eurounitaria, non appaiono adeguatamente risolti.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere in attesa che il Ministero dell’economia e delle finanze fornisca le valutazioni, i chiarimenti e gli elementi di conoscenza richiesti.

L’IMPORTANZA DELL’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO.
Identificare il titolare effettivo è una delle azioni più efficaci per comprendere la reputazione del cliente, che si tratti di interessi commerciali o di adempimento della normativa antiriciclaggio.

Quest’azione interessa pertanto più soggetti:
- LE IMPRESE: valutare l’affidabilità commerciale comporta poter verificare le negatività associate alla controparte.
In quest’ottica conoscere il titolare effettivo dietro l’azienda che richiede forniture, significa conoscere il REALE TITOLARE, per capire le negatività associate allo stesso, le esperienze precedenti e la reputazione imprenditoriale; andando oltre la schermatura offerta da una società italiana o estera, che possono presentare strutture più o meno trasparenti.

- I PROFESSIONISTI: L’adeguata verifica della clientela risulta essere, per i professionisti, uno degli adempimenti più ostici in materia di anti-riciclaggio, in quanto deve essere effettuata sia nei confronti dei nuovi clienti dello studio, sia nei casi espressamente previsti dalla normativa, e dei clienti già in essere, quando varia il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

- I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, nell’ambito delle attività di adeguata verifica della clientela.


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Cheope Risk Management è in grado di fornire, all’interno della più completa suite di servizi Aml - A.R.P. - l’individuazione del titolare effettivo secondo due criteri:

1) interpretazione della recente normativa
2) accesso diretto alle fonti di informazione ovunque possibile al fine di produrre EVIDENZE DOCUMENTABILI; sia online che offline.

A.R.P. permette di attivare l’interazione tra più tipologie di score di rischio (esterni; interni, altri), in modo da fornire un indicatore sintetico di rischiosità, interamente tracciato e certificabile nelle sue componenti.

A.R.P. gestisce anche le situazioni più sensibili, grazie alla possibilità di integrare laddove necessario, approfondimenti mirati relativi al profilo reddituale, patrimoniale e reputazionale del soggetto.

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