CREDITO E PROCEDURE CONCORSUALI: PIU’ RAPIDI I TEMPI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA

Newsletter del 9 Giugno 2021

Dal 26 maggio 2021 il creditore insoddisfatto avrà la possibilità di emettere più rapidamente la nota di variazione IVA per recuperare l’imposta originariamente versata allo Stato.

RECUPERO IVA: TEMPI PIU’ RAPIDI.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni - bis (D.L. 73/2021) dallo scorso 26 maggio 2021 sono state modificate infatti le disposizioni in materia di recupero IVA per le variazioni di imponibile, per le fatture emesse nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria imprese in crisi).

Rispetto al passato ed alla precedente disciplina normativa, viene anticipata (per le procedure concorsuali successive al 26 maggio 2021) la possibilità di emettere la nota di variazione IVA al momento dell’apertura della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della stessa.

LA NOVITA’ DEL DOPPIO VINCOLO TEMPORALE.
Siamo di fronte quindi ad un doppio vincolo temporale: per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021 si seguono le vecchie regole che impongono per l’emissione della nota di variazione IVA, di dover attendere la chiusura della procedura concorsuale, mentre per quelle successive al 26 maggio 2021 la nota di variazione può essere emessa al momento dell’apertura della stessa procedura.

FALLIMENTO: QUANDO EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE?
Per le procedure concorsuali iniziate prima del 26 maggio 2021 il momento di certezza giuridica a partire dal quale è possibile emettere la nota di credito nell’ambito del fallimento del cliente è rappresentato:
1) dal decreto con cui il Giudice approva il piano di riparto proposto dal curatore rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (art.110 comma 3 Legge Fallimentare);
2) dal decreto di chiusura del Fallimento soggetto a reclamo (art.119 della Legge Fallimentare) nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’art.118 della L. Fallimentare.

Al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto dell’attivo fallimentare, oppure nel caso questo non ci sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (Circolare 77/E/2000).

LE PROCEDURE INIZIATE DOPO IL 26 MAGGIO 2021.
Per le procedure iniziate dopo il 26 maggio 2021, il recupero IVA avviene a partire dalla data in cui il cessionario o il committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art 182-bis L.Fallimentare) o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (ai sensi dell’art.67 comma 3 lettera D della legge Fallimentare).

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
c) della sentenza dichiarativa di fallimento;
d) del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
e) del decreto di ammissione alla procedura concorsuale di concordato preventivo;
f) del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

CHI HA DIRITTO ALL’ EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA?
Solo i creditori che si sono insinuati nella procedura hanno però diritto all’emissione della nota di variazione IVA.
Infatti l’Agenzia delle Entrate (Con la Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000) pone le seguenti condizioni per l’emissione della nota di variazione:
- l’emissione e la registrazione della fattura da parte del creditore;
- il mancato incasso di tale fattura;
- l’assoggettamento del debitore ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- la partecipazione del creditore al concorso, per esempio, con l’insinuazione al passivo in caso di fallimento.

Nel nuovo scenario le attività di monitoraggio ai fini del recupero dell’iva si adattano alla normativa in vigore nel momento di riferimento:
1) monitorare le procedure aperte, per le quali sia stata presentata la domanda di insinuazione al passivo fallimentare prima del 26 maggio, per accertare la chiusura della procedura concorsuale ed emettere tempestivamente la nota di variazione IVA;
2) successivamente al 26 maggio 2021, monitorare le posizioni relative a “crediti in sofferenza” per presentare la domanda di insinuazione al passivo fallimentare (prerequisito per poter emettere validamente la nota di variazione IVA).

Il recupero dell’IVA passa pertanto dalla tempestività dell’azione , resa possibile grazie al costante monitoraggio delle informazioni rilevanti e alla professionalità di un supporto legale specializzato.

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