In autunno, dopo due anni di blocco, il Registro dei titolari effettivi tornerà consultabile. Molti operatori se lo aspettano come un alleggerimento degli adempimenti. È un'aspettativa da correggere, perché per chi svolge l'adeguata verifica il Registro è un adempimento in più, che richiede metodo e preparazione. Vediamo perché, in termini operativi.
Cosa succede e quando.
Il Registro dei titolari effettivi è fermo dal 2024, bloccato da un contenzioso arrivato fino alla Corte di Giustizia europea. A luglio è stato pubblicato il decreto che ne ridisegna le regole di accesso. Entra in vigore il 23 luglio, ma l'operatività effettiva è attesa in autunno, quando saranno emanati gli ultimi provvedimenti attuativi.
C'è poi una novità importante. Il Registro non sarà più pubblico e potranno consultarlo le autorità, i soggetti obbligati previo accreditamento e chi dimostri un legittimo interesse.
Fin qui i fatti. Il punto di sostanza, però, è un altro, e conviene dirlo subito. Chi si aspetta che il Registro semplifichi l'adeguata verifica resterà deluso.
Una fonte in più da verificare, non una scorciatoia.
In questi anni è circolata l'idea di una fonte unica dove leggere, finalmente, chi è il titolare effettivo. Il sistema non funziona così. Il Registro contiene un dato dichiarato dall'impresa stessa, e la norma è esplicita nello stabilire che consultarlo non esonera da alcun obbligo. La valutazione del rischio resta interamente a carico del soggetto obbligato, con le stesse responsabilità di prima.
In pratica, il Registro non sostituisce nessun passaggio del processo attuale, ne aggiunge uno. Alla ricostruzione del titolare effettivo che già si svolge oggi (documentazione del cliente, visure, catene partecipative) si affianca una fonte ulteriore da consultare, confrontare e archiviare. Una controverifica in più, non una verifica in meno. Chi pianifica i carichi di lavoro del team per l'autunno dovrebbe partire da qui.
Attivare il collegamento non basta, serve rivedere il processo.
Il secondo equivoco da evitare è trattare il Registro come una questione puramente tecnologica. L'accesso richiede un accreditamento formale presso la Camera di commercio, da rinnovare periodicamente, con l'indicazione delle persone autorizzate alla consultazione, che devono essere interne all'organizzazione, e con l'obbligo di conservare l'estratto di ogni consultazione effettuata.
Soprattutto, il Registro va integrato nel flusso di lavoro, e questo impone di rispondere ad alcune domande concrete. In quale fase dell'adeguata verifica avviene la consultazione, all'apertura del rapporto, al riesame periodico o per le operazioni rilevanti? Chi accede materialmente e dove viene conservato l'estratto nel fascicolo del cliente? Chi confronta il dato del Registro con le evidenze già raccolte, e con quale criterio? Chi presidia lo scadenzario di accreditamenti e rinnovi? Sono scelte di processo, prima ancora che di infrastruttura. E vanno compiute prima dell'avvio del sistema, non dopo.
Le difformità vanno segnalate, e vanno segnalate bene.
Veniamo all'aspetto più delicato. Quando il dato del Registro non coincide con quanto emerso dall'adeguata verifica, la norma impone di segnalare la difformità alla Camera di commercio. E le segnalazioni saranno consultabili dalle autorità.
Questa circostanza cambia la natura dell'adempimento. Una segnalazione non è un modulo da compilare, ma una comunicazione che finirà sotto gli occhi di chi vigila e di chi indaga, e deve reggere a quella lettura. Occorre motivare lo scostamento in modo argomentato, spiegando quale dato non coincide, su quali fonti si fonda la ricostruzione alternativa e per quali ragioni la si ritiene più affidabile del dato iscritto. Un fascicolo argomentato, non un modulo compilato. Chi segnala con metodo dimostra la solidità del proprio processo; chi segnala in modo approssimativo la mette in discussione davanti alle autorità.
Il falso allarme, il rischio più insidioso.
Esiste poi un rischio speculare, forse il più insidioso, quello di segnalare difformità che non esistono, frutto di letture superficiali. Una holding lussemburghese, un mandato fiduciario, un trust, un doppio livello societario estero sono tutte configurazioni in cui il titolare effettivo apparente non coincide con quello reale, e in cui un confronto affrettato con il Registro genera un falso allarme.
Segnalare sulla base di una ricostruzione debole significa appesantire il sistema, creare difficoltà a un cliente che potrebbe essere pienamente in regola ed esporre alle autorità la fragilità del proprio processo. Prima di concludere che un dato non coincide, occorre saper ricostruire la catena di controllo fino all'ultimo livello, anche oltre confine, attraverso registri esteri, bilanci, assetti fiduciari e passaggi societari. Solo all'esito di questa lettura completa una difformità può dirsi effettivamente tale e la segnalazione diventa un atto di qualità, non un azzardo.
Cosa fare da qui all'autunno.
L'intervallo tra oggi e l'operatività del Registro è il tempo utile per prepararsi, e il lavoro si può ordinare in quattro passaggi.
Il primo è pianificare l'accreditamento e individuare le persone che, in azienda o nello studio, saranno autorizzate all'accesso.
Il secondo è mappare il processo di adeguata verifica attuale e stabilire dove inserire la consultazione del Registro, come archiviare l'estratto e a chi affidare il confronto con le evidenze.
Il terzo è definire il flusso di gestione delle difformità, chi valuta lo scostamento, come lo si documenta, chi approva l'invio della segnalazione, predisponendo fin d'ora un modello di comunicazione motivata.
Il quarto è verificare di disporre, internamente o con il supporto di un partner qualificato, della capacità di ricostruire le catene di controllo complesse, incluse quelle estere. È su questo terreno che si misura la differenza tra una segnalazione fondata e una segnalazione priva di fondamento.
Il supporto di Cheope.
È precisamente il terreno di Cheope Risk Management. Ricostruiamo gli assetti proprietari da fonti indipendenti, in Italia e all'estero, confrontiamo il risultato con il dato del Registro e predisponiamo il fascicolo motivato per la segnalazione o, altrettanto spesso, la dimostrazione documentata che la difformità non sussiste. Affianchiamo le funzioni AML e compliance nell'accreditamento e nella revisione del processo.
Il Registro certifica un dato dichiarato, ma comprendere chi vi sia realmente dietro un'impresa resta un lavoro di analisi. Se desiderate arrivare preparati alla riapertura d'autunno, parliamone.
Questo contenuto ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Riferimento normativo: D.lgs. 10 giugno 2026, n. 122, in GU n. 156 dell'8 luglio 2026.
