Il nuovo mantra di aziende e professionisti risuona nelle parole “precoce rilevazione della crisi”.
Per ogni Azienda il D.lgs. n. 14 del 2019 comporta la definizione di un assetto organizzativo capace di individuare precocemente “la situazione economico-finanziaria tale da rendere probabile la situazione di insolvenza”: in breve, prevedere lo stato di crisi.
Questo è uno dei pilastri su cui poggia il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La norma riguarda 40.000 Società per Azioni che dispongono di un organo di controllo e si estende alle 88.000 Società a Responsabilità Limitata con più di 20 dipendenti e 4 milioni di attivo: ognuna di esse dovrà dotarsi anche di un organo di controllo.
Al Sindaco o al Revisore, facenti parte dell’organo di controllo, si chiede di monitorare lo “stato di salute” della società, avvisando immediatamente gli amministratori dell’esistenza di fondati indizi di crisi. E, in caso di comportamento omissivo o inadeguato, gli organi di controllo devono attivarsi, informando direttamente l’organismo di composizione della crisi.
Stanti le misure di controllo, le nuove crisi d’impresa dovranno essere rilevate precocemente dagli imprenditori, vincolati dalla nuova normativa al monitoraggio di quei flussi di cassa necessari al regolare pagamento dei debiti verso fornitori.
Queste le novità più importanti introdotte con la nuova legge fallimentare:
1) il termine fallimento (che ha una connotazione negativa e di discredito per chi lo subisce) viene sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
2) vengono introdotte delle procedure di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi e quindi il rientro del dissesto e il risanamento, ove possibile;
3) tra gli strumenti di gestione delle crisi e di insolvenza, vengono privilegiate le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
4) vengono ridotti sia la durata che i costi delle procedure concorsuali;
5) le società che rientrano nei limiti previsti dalla riforma avranno l’obbligo di nominare gli organi di controllo;
6) viene istituito presso il Ministero della Giustizia un Albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo, nell’ambito delle procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.