COME RECUPERARE IL CREDITO QUANDO LA SOCIETA’ E’ CANCELLATA

Newsletter del 10 Marzo 2021

Chiuso per Covid. Sono circa 73.000 le imprese (pari al 7,2% del totale) a rischio chiusura definitiva. Il Report Situazioni e Prospettive delle Imprese ISTAT (https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-DICEMBRE.pdf ), evidenzia come nel 2021, molte aziende dovranno fare i conti con il recupero dei crediti nei confronti di imprese cessate o cancellate. L’attività di recupero non è impossibile in linea teorica, ma per nulla facile nella pratica.

QUANDO IL CLIENTE DIVENTA UN FANTASMA
In questo numero di Risk Monitor ci occupiamo del caso in cui il creditore si trova a dover affrontare il problema di un telefono (quello del debitore) che non squilla più, di una mail di sollecito di pagamento che non trova risposta, di lettere di raccomandate di intimazione di pagamento che non vengono nemmeno ritirate.

Insomma, di quando il cliente-debitore sparisce nel nulla.

IL RECUPERO CREDITI VERSO UNA SOCIETA’ DI PERSONE
In questo caso il creditore che si trova di fronte un cliente che non dà più segni di vita, deve attivarsi immediatamente per il recupero del proprio credito perché la tempestività di intervento è un fattore chiave per l’azione di recupero da parte del credit manager.

Il recupero crediti verso una società di persone è (in linea teorica) più semplice, perché sono caratterizzate dalla responsabilità patrimoniale dei soci.

Questa considerazione comporta una maggior facilità dell’azione di riscossione.
Se si verifica che la società non è solvibile, se ha i conti pignorati, se non risulta intestataria di alcun bene o se chiude definitivamente, i creditori possono agire nei confronti dei suoi soci per l’intero importo del credito vantato.

SOCIETA’ DI CAPITALI CANCELLATA: COME RECUPERARE IL CREDITO?
Risulta più problematico (ma non impossibile) il recupero crediti di una società di capitali cancellata.

Il tratto distintivo e caratteristico di questa questo tipo di società è quello della “limitazione della responsabilità dei soci che non sono chiamati a rispondere dei debiti della società.
Il loro unico rischio è quello limitato alle quote di capitale sociale sottoscritto e versato.
In pratica significa che se la società non paga un creditore quest’ultimo non può poi rivalersi contro i soci o contro l’amministratore. Questa è la regola.

L’eccezione a questa regola è rappresentata dalla cancellazione della società.
La cancellazione dal Registro delle Imprese determina l’estinzione della società, ma non comporta l’estinzione dei debiti che questa aveva nei confronti dei terzi. Di queste passività rispondono i soci nei limiti di quanto riscosso da questi ultimi con l’ultimo bilancio di liquidazione (Sentenza della Commissione Tributaria Lombardia n789/2/20).
In base all’articolo 2945 del Codice Civile i creditori possono agire nei confronti dei soci della società estinta sino alla concorrenza di quanto questi ultimi hanno riscosso in base all’ultimo bilancio di liquidazione, così come nei riguardi del liquidatore (Sentenza Cassa-zione 6070/2013).

In quest’ottica, attuare un’attenta attività di monitoraggio dello stato operativo dei propri Clienti permette di rilevare ogni variazione operativa, per intervenire con rapidità nelle situazioni critiche.

COME AGIRE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI DEBITORE
1) in presenza di SNC, con la cancellazione della società dal registro, la stessa si estingue anche laddove rimangano dei creditori sociali insoddisfatti, indipendentemente dall’eventuale elemento di dolo/colpa dei liquidatori.

I creditori, però, potranno tranquillamente agire nei confronti dei soci, i quali rimangono personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte, ed eventualmente anche dei liquidatori in caso di dolo/colpa dei medesimi.

Il tanto menzionato termine di 1 anno dall’avvenuta cancellazione, difatti, riguarda solamente la facoltà, per i creditori, di chiedere il fallimento della società (con tutte le note conseguenze in campo penale, costituendo la pronuncia di fallimento il primo gradino per eventuali condanne per bancarotta) ma non costituisce abbreviazione del termine di prescrizione dei singoli crediti;
2) in presenza di SAS, chiaramente solo i soci accomandatari saranno illimitatamente responsabili come sopra, mentre gli accomandanti risponderanno dei residui debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto a titolo di quota di liquidazione;
3) in presenza di società di capitali, i creditori rimasti insoddisfatti a seguito di cancellazione dal Registro, potranno far valere i loro diritti:
• nei confronti dei soci, che potranno essere illimitatamente responsabili se così previsto dalla legge (pensiamo ad esempio a soci accomandatari di una SAPA) o altrimenti responsabili solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
• nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è di natura colposa, ai sensi dell’art. 2495 del c.c.;
• richiedendo, sempre nel termine di 1 anno dalla cancellazione il fallimento della società (art.10 della Legge Fallimentare).

Su quest’ultimo punto vale la pena fare un approfondimento.

IL FALLIMENTO DELLE IMPRESE CANCELLATE
La dichiarazione di fallimento può riguardare anche le imprese che abbiano cessato la loro attività a seguito di liquidazione e che siano state cancellate dal Registro Imprese; a riguardo l’art.10 della Legge Fallimentare prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro 1 anno dalla cancellazione dal Registro imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

La norma da una parte tutela l'imprenditore, stabilendo un limite temporale per la dichiarazione di fallimento, dall’altro permette al creditore di potersi avvalere della procedura fallimentare anche quando la società ha cessato la sua attività ed è stata cancellata.

Può darsi, infatti, che il creditore insoddisfatto venga a conoscenza della cessazione dell’impresa solo successivamente, oppure che non abbia potuto soddisfarsi durante la liquidazione dell’attività; in tal modo egli potrà far valere le proprie ragioni di credito con l’ammissione al passivo fallimentare.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE
La norma in esame assume maggiore rilevanza nel caso in cui, anche dopo la cancellazione dell’impresa, vi siano beni di proprietà della stessa, la cui liquidazione in sede fallimentare possa permettere la soddisfazione dei creditori, soprattutto nel caso di ditte individuali o nel caso in cui a fallire sia una società con soci illimitatamente responsabili, anch’essi assoggettabili al fallimento.

In ordine al termine entro il quale può essere presentata l’istanza di fallimento, la norma citata di cui all’art. 10 della Legge Fallimentare fa riferimento alla cancellazione del Registro delle Imprese, disponendo altresì che in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

SE IL DEBITORE E’ UNA DITTA INDIVIDUALE
Vediamo, infine, cosa accade in presenza di impresa individuale: in questo caso, la Cassazione ha più volte affermato che, nel caso di imprenditore individuale, la vicenda estintiva vada ancorata al reale e effettivo svolgimento dell’attività di impresa e non agli adempimenti di cancellazione dal registro delle imprese.

Secondo tale impostazione, infatti, non è possibile distinguere l’imprenditore dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, cosicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione della formalità di cancellazione.

Di conseguenza, posto che, in ogni caso, l’impresa individuale non beneficia di autonomia patrimoniale e che pertanto la persona fisica risponderà dei debiti contratti con tutti i suoi beni presenti e futuri, la qualifica di imprenditore non cessa per un atto formale quale la cancellazione dal Registro, ma solo a seguito di piena ed effettiva cessazione delle attività.

EVITARE LE SITUAZIONI sopra descritte, di crediti vantati verso società cancellate o le cui attività siano ormai cessate, è un obbiettivo primario per ogni credit manager e può essere perseguito grazie a strumenti dedicati alla prevenzione e azioni professionalmente qualificate:

- preventivamente, è opportuno attuare il monitoraggio costante del Cliente, quantomeno dei dati anagrafici dello stesso che permettono di constatare la situazione operativa.
- qualora venga accertato lo stato di insolvenza, volontaria o meno, è possibile informarsi attraverso informazioni recenti e approfondite, per verificare la situazione patrimoniale e la presenza di beni aggredibili con il pignoramento (mobiliare/immobiliare e presso terzi).
- nella fase legale è opportuno affidarsi a un soggetto specializzato nell’attività di recupero crediti, affinché le azioni siano seguite da avvocati dedicati e specializzati nella gestione di un’attività difficile e delicata.
- se , nonostante tutte le azioni intraprese , il credito verso l’impresa risulta inesigibile, è possibile limitare l’impatto dell’insoluto : CREDITI INESIGIBILI: LA DEDUZIONE DELLE PERDITE IN BILANCIO ABBASSA IL CARICO FISCALE

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