INDIVIDUARE LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP) E RISOLVERE IL PROBLEMA DEI FALSI POSITIVI

Newsletter del 1 Settembre 2021

Una delle principali criticità nell’applicazione della V° Direttiva antiriciclaggio ( D.Lgs. 125/2019) riguarda gli obblighi di verifica rafforzata che ricadono sui soggetti obbligati nei confronti delle Persone Politicamente Esposte, dette PEP.

Secondo la normativa, la corretta e tempestiva individuazione delle PEP è necessaria a garantire una valutazione efficace del rischio nonché la gestione di un rapporto continuativo secondo il criterio di approccio al rischio.

In questo numero di Risk Monitor ci occupiamo dei criteri per l’identificazione delle PEP e del problema dei “falsi positivi” insito nell’attività di “screening”.

PEP: L’IDENTIKIT SECONDO LA LEGGE.
Nella normativa internazionale contro il riciclaggio, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) definisce la PEP come individuo al quale è stata data un’importante funzione pubblica.

La definizione non è libera da interpretazioni più ampie, che vedono come PEP anche i familiari della persona detentrice della carica e altri soggetti fortemente legati a questa stessa.

Le PEP sono considerate soggette ad un maggior rischio di riciclaggio poiché, vista la rilevanza e l’importanza degli incarichi ricoperti, sono maggiormente esposte a fenomeni di corruzione.

Non sono nuove le cronache che raccontano di abusi del ruolo pubblico allo scopo di arricchirsi illegalmente attraverso reati quali la corruzione, la concussione o il peculato (tutti “reati presupposto” del riciclaggio). Il rischio che la posizione ricoperta da questi soggetti faccia da leva per attività di tipo riciclativo e dissimulatorio di fondi potenzialmente illeciti è quindi un rischio reale.

Le cariche pubbliche interessate ai fini della qualificazione come PEP possono essere individuate in 3 categorie:

1) SOGGETTI INTESTATARI DI CARICA POLITICA:
• Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
• Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
• Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
• Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
• Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
• Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
• Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
• Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
• Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

2) I LORO FAMILIARI:
• I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP;
• I figli e i loro coniugi;
• Persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

3) ALTRI SOGGETTI CON STRETTI LEGAMI:
• Persone fisiche legate alla PEP’S per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
• Persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di una entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP’S.

SOGGETTI OBBLIGATI: CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE PEP’S.
L’impiego di database commerciali per lo screening delle PEP è una pratica largamente diffusa in grado di effettuare uno screening ampio, che però non elimina il rischio di errori legati alle difficoltà di mantenere liste nominative complete ed aggiornate.

Si consideri anche l’ampiezza dei soggetti che ricadono nella categoria PEP e che talvolta ignorano in buona fede di essere tali.

Per il soggetto obbligato è quindi molto importante condurre una verifica risolutiva di ogni dubbio od incertezza, e che consenta di acquisire EVIDENZE sia ufficiali che investigative, in grado di determinare l’ATTUALITÀ, la RILEVANZA e il FONDAMENTO della qualità di PEP.

Rilevare la qualità di PEP in fase di instaurazione del rapporto (on-boarding) è il primo passo nel processo di monitoraggio continuo (on-going), basato sullo screening delle fonti informati ve disponi-bili.

L’ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA.
La figura della PEP è soggetta ad obblighi rafforzati di “adeguata verifica della clientela” (art.25 D.Lgs n.231/2007) che impone al soggetto obbligato una maggiore attenzione sul comportamento del Cliente e la ragionevolezza delle operazioni.

In particolare, tra le misure di verifica rafforzata rientra una due diligence atta a stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione, accertando la ragionevole provenienza.

In questo contesto è necessario, oltre che opportuno, verificare periodicamente (almeno con cadenza semestrale) il permanere delle condizioni relative allo status di PEP o la decadenza della carica.

DICHIARAZIONI DELLA PEP: FIDARSI O NON FIDARSI DEL QUESTIONARIO?
Una delle modalità per l’individuazione delle PEP è rappresentata dalla compilazione, da parte del cliente, di un questionario/dichiarazione (prevista dall’art. 22 del D.Lgs. n. 231 del 2007) in cui, tra le diverse domande, riporta quella relativa alla sussistenza dello status di PEP.

Infatti non esistono elenchi pubblici ufficiali che possano essere consultati per qualificare un cliente come PEP’S.

In questo contesto i soggetti obbligati non possono fare esclusivo affidamento sulle dichiarazioni risultanti dal questionario e di conseguenza dovranno attivarsi per ottenere tutte le informazioni utili a profilare il cliente come PEP, attraverso accertamenti basati su fonti ufficiali.

A maggior ragione l’individuazione della PEP secondo il criterio della relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d’affari o altri legami con la PEP) è particolarmente ostica, specie nel caso in cui l’interessato non dichiari tale qualità.

PEP e “FALSI POSITIVI”.
Nella valutazione antiriciclaggio l’appartenenza di un soggetto alla categoria PEP incide in modo determinante sulla valutazione finale del rischio e sull’onere di verifica associato ad essa.

Il soggetto obbligato che si affidasse unicamente a sistemi di screening automatizzato rischia di considerare PEP un soggetto che in realtà non lo è mai stato (omonimia / falso positivo) o che non lo è più (carica decaduta).

Viceversa, l’uso di soli sistemi automatizzati potrebbe non permettere di rilevare cariche politiche laddove questa siano appena state assunte, o nel caso di legami familiari o d’affari difficilmente tracciabili in un database; anche per ragioni di privacy.

In questo scenario Cheope risponde all’esigenza di verificare e monitorare l’esposizione politica a livello nazionale ed internazionale sulla base di informazioni univoche ed attuali, senza più incorrere in incertezze o errori nell’attribuzione della qualità di PEP.

Il processo di screening dei falsi positivi è frutto di un metodo consolidato grazie a due componenti: l’attenzione alle esigenze dei Clienti e la specializzazione in ambito informativo e investigativo.

Il metodo si adatta con successo a tutte le tipologie di screening condotte tramite database finalizzati a rilevare REATI, ESPOSIZIONE POLITICA e presenza nelle BLACKLIST INTERNAZIONALI.


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